I contratti negoziati fuori dai locali commerciali secondo l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo
I contratti negoziati fuori dai locali commerciali sono una particolare tipologia di contratti che vengono stipulati tra un consumatore e un professionista al di fuori dei normali locali commerciali. Questa modalità di contrattazione è disciplinata dall’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo, che prevede specifiche tutele a favore del consumatore.
Secondo l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali sono quelli che vengono conclusi in occasione di una visita del professionista al domicilio del consumatore o in occasione di una visita del consumatore al domicilio del professionista, o ancora in occasione di una visita del consumatore a un luogo diverso da quello in cui il professionista esercita la sua attività.
Questa tipologia di contratti è stata introdotta dal legislatore per garantire una maggiore tutela al consumatore, che spesso si trova in una posizione di svantaggio rispetto al professionista. Infatti, quando un contratto viene negoziato fuori dai locali commerciali, il consumatore può sentirsi più vulnerabile e meno in grado di valutare correttamente le condizioni dell’accordo.
Per questo motivo, l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo prevede una serie di obblighi a carico del professionista, al fine di garantire una maggiore trasparenza e tutela per il consumatore. Ad esempio, il professionista deve fornire al consumatore tutte le informazioni relative all’identità e all’indirizzo del professionista stesso, nonché le informazioni relative al prezzo, alle modalità di pagamento e alle condizioni di consegna dei beni o dei servizi oggetto del contratto.
Inoltre, l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo prevede che il professionista debba fornire al consumatore un modulo di recesso, che permette al consumatore di recedere dal contratto entro un determinato termine, senza dover fornire alcuna motivazione. Questo diritto di recesso è particolarmente importante, in quanto consente al consumatore di ripensare all’acquisto e di valutare se le condizioni del contratto sono effettivamente vantaggiose.
È altresì importante sottolineare che l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo prevede che il professionista debba ottenere il consenso esplicito del consumatore prima di procedere alla conclusione del contratto. Questo significa che il professionista non può imporre al consumatore l’acquisto di beni o servizi, ma deve aspettare che il consumatore dia il proprio consenso in modo libero e consapevole.
Inoltre, l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo prevede che il professionista debba fornire al consumatore una copia del contratto o delle condizioni contrattuali, in modo che il consumatore possa conservarle per eventuali future controversie. Questo è particolarmente importante, in quanto consente al consumatore di avere una prova scritta delle condizioni pattuite e di poter fare valere i propri diritti in caso di eventuali problemi.
A parere di chi scrive, l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo rappresenta un importante strumento di tutela per i consumatori, che spesso si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai professionisti. Grazie a questa normativa, i consumatori possono sentirsi più sicuri e tutelati quando stipulano contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Possiamo quindi dire che l’articolo 47, comma 2 del Codice del Consumo ha l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e tutela per i consumatori che stipulano contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Grazie a questa normativa, i consumatori possono avere accesso a tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole e possono esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si pentano dell’acquisto.