Fine dell’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza: i tempi e le condizioni
L’assegno di divorzio è una misura economica che viene stabilita dal giudice al momento della separazione o del divorzio, al fine di garantire un sostegno economico al coniuge più debole o meno abbiente. Tuttavia, questa forma di assistenza economica può essere revocata in caso di nuova convivenza del beneficiario.
L’assegno di divorzio e la nuova convivenza sono due elementi strettamente collegati, in quanto la convivenza con un nuovo partner può comportare un cambiamento significativo nella situazione economica del beneficiario. Infatti, la legge prevede che l’assegno di divorzio possa essere revocato o ridotto qualora il beneficiario inizi una nuova convivenza stabile.
Secondo l’articolo 5 della legge n. 898/1970, l’assegno di divorzio può essere revocato o ridotto se il beneficiario convive stabilmente con un nuovo partner. Tuttavia, è importante sottolineare che la revoca o la riduzione dell’assegno non avviene automaticamente, ma deve essere richiesta al giudice da parte del coniuge obbligato al pagamento.
La richiesta di revoca o riduzione dell’assegno di divorzio può essere presentata solo dopo un anno dalla nuova convivenza stabile. Questo termine è stato introdotto per evitare che il coniuge obbligato al pagamento possa abusare della norma per interrompere l’assegno senza un reale cambiamento nella situazione economica del beneficiario.
Inoltre, la legge prevede che la nuova convivenza debba essere stabile e duratura. Non è sufficiente una semplice relazione sentimentale o una convivenza temporanea, ma occorre dimostrare che la nuova convivenza abbia le caratteristiche di una vera e propria famiglia. Questo aspetto è fondamentale per evitare che si possano creare situazioni di abuso o di frode nei confronti del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di divorzio.
La revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza viene valutata dal giudice in base alle specifiche circostanze del caso. Il giudice tiene conto di diversi fattori, come ad esempio la durata e la stabilità della nuova convivenza, le condizioni economiche del beneficiario e del coniuge obbligato al pagamento, nonché l’eventuale presenza di figli nati dalla nuova relazione.
È importante sottolineare che la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio non è automatica, ma viene valutata caso per caso dal giudice. Questo perché il principio fondamentale che guida il giudice è quello di garantire il mantenimento del coniuge più debole o meno abbiente, anche in caso di nuova convivenza. Tuttavia, se la nuova convivenza comporta un cambiamento significativo nella situazione economica del beneficiario, il giudice può decidere di revocare o ridurre l’assegno.
In conclusione, l’assegno di divorzio può essere revocato o ridotto in caso di nuova convivenza stabile del beneficiario. Tuttavia, la revoca o la riduzione dell’assegno non avviene automaticamente, ma deve essere richiesta al giudice da parte del coniuge obbligato al pagamento. La richiesta può essere presentata solo dopo un anno dalla nuova convivenza stabile e deve essere valutata dal giudice in base alle specifiche circostanze del caso. Possiamo quindi dire che la legge prevede una tutela per il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di divorzio, al fine di evitare abusi o frodi, ma altresì garantisce il mantenimento del coniuge più debole o meno abbiente, a parere di chi scrive.
