L’assemblea deserta e il secondo convocazione

Assemblea deserta, seconda convocazione: cosa significa?

L’assemblea deserta, seconda convocazione è un termine che si riferisce ad una situazione particolare che può verificarsi durante le riunioni di un’assemblea o di un’associazione. Quando un’assemblea viene convocata, è necessario che sia presente un numero minimo di partecipanti affinché possa essere considerata valida e le decisioni prese abbiano valore legale. Se, nella prima convocazione, non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’assemblea viene dichiarata deserta. Tuttavia, la legge prevede la possibilità di una seconda convocazione, che può avvenire dopo un certo periodo di tempo, durante la quale il numero minimo di partecipanti richiesto è inferiore rispetto alla prima convocazione.

La seconda convocazione viene effettuata per consentire ai partecipanti di riorganizzarsi e di partecipare all’assemblea, anche se nella prima convocazione non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. In questo modo, si cerca di evitare che le decisioni importanti vengano prese da un numero troppo limitato di persone.

La possibilità di una seconda convocazione è prevista dall’articolo 2360 del Codice Civile italiano, che regola le assemblee delle società di capitali. Secondo questo articolo, se nella prima convocazione non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto, l’assemblea può essere convocata nuovamente, indicando una data successiva, nella quale il numero minimo di partecipanti richiesto è inferiore.

È importante sottolineare che l’assemblea deserta, seconda convocazione non può essere considerata una pratica comune, ma è una possibilità prevista dalla legge per situazioni particolari. In genere, infatti, si cerca di evitare di dover ricorrere a una seconda convocazione, cercando di raggiungere il numero minimo di partecipanti già nella prima convocazione.

In conclusione, l’assemblea deserta, seconda convocazione è una situazione che può verificarsi durante le riunioni di un’assemblea o di un’associazione, quando nella prima convocazione non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto. La legge prevede la possibilità di una seconda convocazione, durante la quale il numero minimo di partecipanti richiesto è inferiore. Questa possibilità è regolata dall’articolo 2360 del Codice Civile italiano.