Bancarotta fraudolenta patrimoniale: le fattispecie previste

bancarotta fraudolenta patrimoniale: le fattispecie previste

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato previsto dal Codice Penale italiano, che punisce chiunque, agendo con dolo, distrugge, deteriora o dissipa il proprio patrimonio al fine di eludere i creditori. Questo articolo illustrerà le diverse fattispecie previste dalla legge e i relativi riferimenti normativi.

Una delle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale è quella prevista dall’articolo 216 del Codice Penale, che punisce chiunque, in stato di insolvenza, compie atti di disposizione o di alienazione dei propri beni, al fine di sottrarli alla garanzia dei creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

Un’altra fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale è quella prevista dall’articolo 217 del Codice Penale, che punisce chiunque, in stato di insolvenza, distrugge, deteriora o dissipa il proprio patrimonio al fine di eludere i creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.

La legge prevede anche una specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per i fallimenti di imprese. L’articolo 223 del Codice Penale punisce chiunque, in stato di insolvenza, compie atti di disposizione o di alienazione dei beni dell’impresa, al fine di sottrarli alla garanzia dei creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

È altresì prevista una fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per i fallimenti di società di capitali. L’articolo 223-bis del Codice Penale punisce chiunque, in stato di insolvenza, distrugge, deteriora o dissipa il patrimonio della società al fine di eludere i creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.

La legge prevede anche una specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per i fallimenti di società di persone. L’articolo 223-ter del Codice Penale punisce chiunque, in stato di insolvenza, compie atti di disposizione o di alienazione dei beni della società, al fine di sottrarli alla garanzia dei creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

È altresì prevista una fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per i fallimenti di enti pubblici. L’articolo 223-quater del Codice Penale punisce chiunque, in stato di insolvenza, distrugge, deteriora o dissipa il patrimonio dell’ente al fine di eludere i creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.

La legge prevede anche una specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per i fallimenti di cooperative. L’articolo 223-quinquies del Codice Penale punisce chiunque, in stato di insolvenza, compie atti di disposizione o di alienazione dei beni della cooperativa, al fine di sottrarli alla garanzia dei creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

Infine, la legge prevede una fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per i fallimenti di associazioni e fondazioni. L’articolo 223-sexies del Codice Penale punisce chiunque, in stato di insolvenza, distrugge, deteriora o dissipa il patrimonio dell’associazione o fondazione al fine di eludere i creditori. Questo reato è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.

In conclusione, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato grave che punisce chi agisce con dolo per eludere i creditori. Le diverse fattispecie previste dalla legge mirano a tutelare i creditori e a garantire la corretta gestione del patrimonio. È importante rispettare le norme e agire in modo lecito per evitare conseguenze penali.

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