L’esenzione dal bollo e dal registro, prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, è applicabile solo al giudizio dinanzi al giudice di pace.

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L’esenzione dal bollo e dal registro, prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, è applicabile solo al giudizio dinanzi al giudice di pace.