cartolarizzazione delle sofferenze: cessione di crediti in bonis e le regole per i veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero
La cartolarizzazione delle sofferenze è diventata negli ultimi anni uno strumento sempre più utilizzato dalle banche per liberarsi dei crediti deteriorati presenti nei loro bilanci. Questa operazione consente alle istituzioni finanziarie di trasferire i crediti problematici a veicoli di cartolarizzazione, che a loro volta emettono titoli garantiti dai flussi di cassa generati da tali crediti. In questo articolo, analizzeremo le regole che disciplinano la cessione di crediti in bonis e le peculiarità dei veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero.
La cessione di crediti in bonis è un’operazione che consente alle banche di trasferire i crediti sani a terzi, solitamente a società specializzate nell’acquisto di portafogli di crediti. Questa operazione permette alle banche di liberare risorse finanziarie e di ridurre il rischio di credito. La cessione dei crediti in bonis è regolamentata dal Codice Civile italiano, che stabilisce i requisiti formali e sostanziali per la validità dell’operazione.
Per quanto riguarda i veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero, occorre fare riferimento alla normativa europea e nazionale che disciplina la cartolarizzazione. In particolare, la Direttiva 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nota come “Securitisation Regulation”, stabilisce le regole per la cartolarizzazione e definisce i requisiti che i veicoli di cartolarizzazione devono rispettare per poter beneficiare del trattamento regolamentare agevolato.
Secondo la Securitisation Regulation, i veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero devono rispettare determinati requisiti per poter essere considerati equivalenti ai veicoli costituiti in Italia. In particolare, devono essere soggetti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella prevista per i veicoli costituiti in Italia e devono rispettare i principi di trasparenza e di tutela degli investitori previsti dalla normativa europea.
La vigilanza prudenziale sui veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero è affidata all’autorità competente del paese in cui il veicolo è costituito. Tuttavia, l’autorità competente italiana ha il potere di richiedere informazioni e documentazione al veicolo costituito all’estero e di adottare misure di vigilanza prudenziale nei confronti di tale veicolo, qualora ritenga che sussistano rischi per la stabilità finanziaria o per la tutela degli investitori.
Per quanto riguarda i principi di trasparenza e di tutela degli investitori, i veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero devono rispettare le disposizioni della Securitisation Regulation in materia di informazioni da fornire agli investitori e di protezione degli investitori. In particolare, devono fornire agli investitori informazioni complete e accurate sui crediti cartolarizzati e sulle caratteristiche dei titoli emessi dal veicolo. Inoltre, devono adottare misure per garantire la protezione degli investitori, ad esempio prevedendo meccanismi di gestione dei conflitti di interesse e di risoluzione delle controversie.
La possibilità di costituire veicoli di cartolarizzazione all’estero ha suscitato un dibattito tra gli esperti del settore. Alcuni sostengono che questa possibilità possa favorire la concorrenza tra i diversi paesi e consentire alle banche italiane di accedere a fonti di finanziamento alternative. Altri, invece, ritengono che la costituzione di veicoli di cartolarizzazione all’estero possa comportare rischi per la stabilità finanziaria e per la tutela degli investitori, in quanto potrebbe essere più difficile per le autorità italiane esercitare la vigilanza su tali veicoli.
A parere di chi scrive, la possibilità di costituire veicoli di cartolarizzazione all’estero può rappresentare un’opportunità per le banche italiane, ma è necessario che vengano adottate misure adeguate per garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori. In particolare, occorre prevedere meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi paesi e di scambio di informazioni, al fine di consentire una vigilanza efficace sui veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero.
Possiamo quindi dire che la cartolarizzazione delle sofferenze è un’operazione sempre più utilizzata dalle banche per liberarsi dei crediti deteriorati. La cessione di crediti in bonis e i veicoli di cartolarizzazione costituiti all’estero sono regolamentati da normative specifiche, che stabiliscono i requisiti formali e sostanziali per la validità delle operazioni. La possibilità di costituire veicoli di cartolarizzazione all’estero può rappresentare un’opportunità per le banche italiane, ma è necessario garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori attraverso misure adeguate.