P.A., di per sè il ritardo è senza danno
Tar Toscana: vi è spazio per il risarcimento del cd. ”danno da ritardo” (solo) quando vi sia la prova sia del danno, sia del fatto che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento è attribuibile a una condotta dolosa o colposa della P.A.. L’articolo su ipsoa.it