Opinioni: Senza intercettazioni Riina, Provenzano e Brusca non sarebbero stati catturati…

"Senza intercettazioni non saremmo mai riusciti a catturare nè Riina, nè Provenzano, nè Lo Piccolo, nè Brusca, insomma tutti i latitanti più di spicco. I risultati più importanti nella lotta alla mafia si sono conseguiti con la cattura dei latitanti e le intercettazioni sono state fondamentali". Antonio Ingroia, pm antimafia di Palermo, denuncia il rischio della paralisi delle indagini con il blocco delle intercettazioni.

Misure contro atti persecutori e violenza sessuale

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 due disegni di legge che predispongono “Misure contro gli atti persecutori” e “Misure contro la violenza sessuale”. Il primo introduce nel codice penale il reato di “atti persecutori” (il cosiddetto ‘stalking’), nonché una nuova ed idonea misura cautelare e la previsione di strumenti che favoriscano le indagini (in particolare intercettazioni telefoniche), e punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o ,molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il secondo disegno di legge rafforza la tutela penale contro la violenza sessuale; in particolare introduce: – il delitto di “violenza sessuale” e quello di “violenza sessuale di gruppo” tra quelli per i quali è previsto l’arresto in flagranza, con conseguente applicazione del rito direttissimo e immediato; – aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole, come, per es., l’uso di sostanze che riducono la capacità di agire della vittima, la qualità (di ascendente, genitore adottivo o tutore) dell’autore del reato, il rapporto di “dipendenza” psicologica fra vittima e colpevole, lo stato di gravidanza della vittima. (Dalla newsletter di governo.it)

Software illecitamente riprodotti nello studio professionale

La detenzione e l’utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato di cui all’art. 171 bis, co.1, L n. 633/194, come modificato dalla L. n. 248/2000 (Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati), sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Il testo della lettera di Berlusconi a Schifani

E’ stata letta in Aula dal presidente del Senato  la lettera inviata dal presidente del Consiglio Berlusconi. Nella lettera Berlusconi preannuncia che proporrà al Consiglio dei Ministri di esprimere parere favorevole sull’emendamento al decreto sulla sicurezza, attualmente all’esame dell’Aula, volto a stabilire criteri di priorità per la trattazione dei processi più urgenti e che destano particolare allarme sociale.

Reato di peculato per il dipendente pubblico che naviga in internet per fini personali

Più di recente la Corte di Cassazione sembra propugnare un nuovo orientamento ritenendo che l’oggetto giuridico del delitto di peculato si identifichi con la tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o altrui denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui siano in possesso per ragioni del loro ufficio o servizio.