Maratona al Senato, Marini ci riprova. Nuova seduta in corso

Senato: al via la terza votazione- L’articolo su corriere.it 

Occorreva un quorum di 162 voti; nel secondo voto tre schede, invece di Franco, riportano Francesco Marini. Nella ripetizione della seconda votazione  c’è un senatore che non sbaglia il nome di battesimo, ma lo omette del tutto. E poichè c’è un altro senatore con lo stesso cognome (Giulio Marini, Cdl), anche questa scheda finisce in contestazione, quindi Franco Marini ha 161 voti.

Senato: Unione alla prova del voto

Mentre il senatore a vita ha perso il sostegno della Lega alle prime due votazioni, la posizione di Marini si è consolidata incassando il «sì» di Rita Levi Montalcini. Basterebbero però pochi franchi tiratori (il voto è segreto) per bloccare tutto e rimandare la partita a domani mattina, quando si passerà alla maggioranza relativa e al ballottaggio tra i due senatori più votati.

Cassazione: l’Ulivo ha vinto le elezioni

La Corte di Cassazione si è pronunciata oggi alle 18.00 al termine del riconteggio delle schede ‘sotto accusa’ sciogliendo per il momento ogni dubbio: l’Ulivo ha vinto le elezioni. Viene così bocciata anche l’istanza di Calderoli non essendo previsto come requisito di ammissibilità di una lista elettorale ed eventuale collegamento ad una coalizione la presentazione della lista in tutte le circoscrizioni…

Quando il cliente deve essere risarcito

I giudici di via Cavour sono intervenuti in tema di responsabilità professionale degli avvocati. La Suprema Corte, pur qualificando la natura dell’obbligazione dell’avvocato verso il suo cliente come di mezzo e non di risultato, sottolinea che l’altro parametro che necessariamente deve considersi, nella valutazione dell’attività del professionista, è quello previsto dall’art. 1176, c.2, c.c..

In vigore dal 4 aprile il Dlgs che regola le attribuzioni del pm

Entra in vigore il 4 aprile il Dlgs 106/2006 contenente disposizioni per il riordino dell’ufficio del pubblico ministero. Fra i punti, la titolarità esclusiva dell’azione penale al procuratore della Repubblica e il divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.