Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Con il Decreto 2 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2006, è stato istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà, o altro diritto reale di godimento, su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore, o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del Decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.