Fondo di solidarietà  per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Con il Decreto 2 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2006, è stato istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà, o altro diritto reale di godimento, su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore, o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.

La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del Decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per gli incentivi sulla casa la «trappola» norme locali

Rischio-flop per la liberalizzazione dei lavori in casa. C’è la possibilità che la norma varata dal governo si possa applicare soltanto in due regioni, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, che già avevano cancellato la denuncia di inizio attività (dia) per le manutenzioni straordinarie. Il decreto legge sugli incentivi modifica infatti il testo unico sull’edilizia senza toccare … Leggi tutto