Cause di non punibilità, le scriminanti del reato

Cause di esclusione della colpevolezza e scriminanti sono concetti fondamentali nel diritto penale, che permettono di individuare le situazioni in cui un comportamento che altrimenti sarebbe considerato reato, diventa invece non punibile. Queste cause sono previste dalla legge e rappresentano delle eccezioni al principio generale di punibilità dei reati. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali scriminanti e le cause di non punibilità previste dal nostro ordinamento.

Una delle scriminanti più conosciute è la legittima difesa, prevista dall’articolo 52 del Codice Penale. Secondo questa norma, chi commette un reato per difendere sé stesso o altri da un’aggressione ingiusta, non è punibile. La legittima difesa deve essere proporzionata all’attacco subito e deve essere difesa immediata. Inoltre, è necessario che non vi sia stata provocazione da parte di chi si difende. La legittima difesa può essere esercitata anche per difendere i beni propri o altrui, ma in questo caso la legge richiede che l’aggressione sia in corso o imminente.

Un’altra scriminante importante è lo stato di necessità, disciplinato dall’articolo 54 del Codice Penale. Secondo questa norma, chi commette un reato per salvare sé stesso o altri da un pericolo attuale e grave, non è punibile. Lo stato di necessità deve essere oggettivo, cioè il pericolo deve essere reale e non immaginario, e deve essere inevitabile, cioè non devono esserci altre possibilità ragionevoli per evitare il pericolo. Inoltre, il bene sacrificato per evitare il pericolo non deve essere di valore superiore al bene salvato.

Un’altra causa di non punibilità è l’errore di fatto, previsto dall’articolo 47 del Codice Penale. Secondo questa norma, chi commette un reato per errore, cioè senza conoscere la situazione di fatto in cui si trova, non è punibile. L’errore di fatto deve essere inevitabile, cioè non deve essere evitabile con l’ordinaria diligenza. Inoltre, l’errore deve riguardare un elemento essenziale del reato, cioè un elemento che, se fosse conosciuto, avrebbe impedito la commissione del reato.

Un’altra scriminante importante è l’incapacità di intendere e di volere, prevista dall’articolo 88 del Codice Penale. Secondo questa norma, chi commette un reato in uno stato di infermità mentale o di alterazione psichica, che lo rende incapace di intendere e di volere, non è punibile. L’incapacità di intendere e di volere deve essere totale e deve essere accertata da un perito medico-legale.

Altresì, va menzionata la scriminante dell’obbedienza a un ordine superiore, prevista dall’articolo 51 del Codice Penale. Secondo questa norma, chi commette un reato per obbedire a un ordine impartito da un superiore gerarchico, non è punibile. Tuttavia, questa scriminante non si applica se l’ordine impartito è manifestamente illecito o se il reato commesso è eccessivo rispetto all’ordine ricevuto.

Infine, va ricordata la causa di non punibilità dell’età, prevista dall’articolo 97 del Codice Penale. Secondo questa norma, i minori di 14 anni non sono punibili per i reati commessi. I minori di 18 anni, invece, sono sottoposti a una diversa disciplina penale, che prevede misure educative anziché pene detentive.

In conclusione, le cause di esclusione della colpevolezza e le scriminanti sono strumenti fondamentali nel diritto penale per individuare le situazioni in cui un comportamento che altrimenti sarebbe considerato reato, diventa invece non punibile. La legittima difesa, lo stato di necessità, l’errore di fatto, l’incapacità di intendere e di volere, l’obbedienza a un ordine superiore e l’età sono alcune delle principali scriminanti e cause di non punibilità previste dal nostro ordinamento. È importante conoscere queste norme per comprendere quando un comportamento può essere considerato lecito e quando invece può essere considerato reato.