Effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni del Codice della strada entro il termine previsto, il contravventore non può impugnare l’accertamento dell’infrazione, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, fatta salva la legittimità delle sanzioni accessorie derivate dal medesimo accertamento.
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