Contratti telefonici: come recedere in caso di rimodulazione tariffe

Contratti telefonici: come recedere in caso di rimodulazione tariffe

I contratti telefonici sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Sottoscrivere un contratto con un operatore telefonico ci permette di usufruire di servizi di telefonia mobile o fissa, ma può capitare che, nel corso del tempo, le tariffe vengano rimodulate. In questi casi, è importante conoscere i propri diritti e sapere come recedere dal contratto senza incorrere in penali o costi aggiuntivi.

La rimodulazione delle tariffe è una pratica comune tra gli operatori telefonici. Questa consiste nell’adeguamento delle tariffe in base a vari fattori, come l’inflazione o l’andamento del mercato. Tuttavia, questa modifica può comportare un aumento dei costi per il consumatore, che potrebbe non essere d’accordo con la nuova tariffa proposta.

Secondo il Codice del Consumo, l’operatore telefonico è tenuto a comunicare al cliente la rimodulazione delle tariffe almeno 30 giorni prima della sua entrata in vigore. Questa comunicazione deve essere chiara e comprensibile, in modo che il consumatore possa valutare se accettare o meno la nuova tariffa proposta.

In caso di disaccordo con la rimodulazione delle tariffe, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in penali o costi aggiuntivi. Per farlo, è necessario inviare una comunicazione scritta all’operatore telefonico entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rimodulazione delle tariffe.

Nella comunicazione di recesso, è importante specificare il motivo del disaccordo e richiedere la cessazione del contratto senza penali o costi aggiuntivi. È consigliabile inviare la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da avere una prova dell’avvenuta comunicazione.

Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, l’operatore telefonico ha l’obbligo di confermare la cessazione del contratto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata conferma entro questo termine, il consumatore può rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per segnalare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’operatore telefonico.

È importante sottolineare che il recesso per rimodulazione delle tariffe non comporta la restituzione dei dispositivi o delle SIM fornite dall’operatore telefonico. Questi rimangono di proprietà del consumatore, che può continuare a utilizzarli con un altro operatore.

Inoltre, è fondamentale tenere presente che il recesso per rimodulazione delle tariffe non comporta la restituzione dei costi già sostenuti dal consumatore. Ad esempio, se il consumatore ha già pagato un canone mensile anticipato, non ha diritto al rimborso di tale importo.

In conclusione, in caso di rimodulazione delle tariffe da parte dell’operatore telefonico, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza penali o costi aggiuntivi. È importante inviare una comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rimodulazione delle tariffe, specificando il motivo del disaccordo e richiedendo la cessazione del contratto. L’operatore telefonico ha l’obbligo di confermare la cessazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata conferma, è possibile rivolgersi all’AGCOM per segnalare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.