I contratti telefonici e l’accettazione scritta secondo il Codice del consumo

I contratti telefonici e l’accettazione scritta secondo il Codice del consumo

I contratti telefonici sono una realtà sempre più diffusa nella nostra società, grazie alla comodità e alla velocità con cui è possibile stipulare un accordo senza doversi recare fisicamente presso un punto vendita. Tuttavia, è importante conoscere i diritti e gli obblighi che derivano da questo tipo di contratto, soprattutto per quanto riguarda l’accettazione scritta.

Secondo il Codice del consumo, l’accettazione scritta è un elemento fondamentale per la validità del contratto telefonico. Infatti, l’articolo 50 del Codice stabilisce che il contratto deve essere confermato per iscritto entro 10 giorni dalla sua conclusione, a pena di nullità. Questo significa che, se non viene inviata una conferma scritta entro il termine previsto, il contratto non avrà alcun valore legale.

L’accettazione scritta può avvenire in diversi modi. Ad esempio, può essere inviata una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure può essere inviato un fax o una e-mail. In ogni caso, è importante conservare una copia della conferma scritta, in modo da poterla eventualmente utilizzare come prova in caso di controversie.

È altresì importante sottolineare che l’accettazione scritta deve contenere tutte le informazioni relative al contratto telefonico, come ad esempio il prezzo, le modalità di pagamento, le condizioni di recesso e le eventuali penali in caso di inadempienza. Inoltre, deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile, in modo da consentire al consumatore di conoscere esattamente i suoi diritti e i suoi obblighi.

È importante sottolineare che, secondo il Codice del consumo, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto telefonico entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione. Questo Diritto di recesso può essere esercitato mediante una comunicazione scritta inviata al venditore, che ha l’obbligo di restituire al consumatore tutte le somme eventualmente già pagate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

Tuttavia, è importante fare attenzione alle eventuali clausole abusive presenti nel contratto telefonico. Infatti, l’articolo 33 del Codice del consumo vieta l’inserimento di clausole che creano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. Ad esempio, una clausola che prevede una penale eccessivamente alta in caso di inadempienza del consumatore potrebbe essere considerata abusiva.

In caso di controversie relative ai contratti telefonici e all’accettazione scritta, è possibile rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme a tutela dei consumatori. Inoltre, è possibile presentare un reclamo presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), che si occupa di risolvere le controversie tra i consumatori e gli operatori di telefonia.

Possiamo quindi dire che i contratti telefonici e l’accettazione scritta sono regolamentati dal Codice del consumo, che stabilisce l’obbligo di inviare una conferma scritta entro 10 giorni dalla conclusione del contratto. L’accettazione scritta deve contenere tutte le informazioni relative al contratto e deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile. Inoltre, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione. Tuttavia, è importante fare attenzione alle clausole abusive e, in caso di controversie, è possibile rivolgersi all’AGCM o presentare un reclamo presso l’ACF. A parere di chi scrive, è fondamentale conoscere i propri diritti e i propri obblighi per poter stipulare un contratto telefonico in modo consapevole e sicuro.

Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.
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