“Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest’ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico (…) è tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall’accertata illegittimità del suddetto recesso…”. Sentenza della Cassazione n.6847, del 22 marzo 2010.
