Esiste differenza tra permesso di costruire e SCIA?

Nel vasto panorama del diritto edilizio, è frequente che sorgano dubbi e incertezze, soprattutto quando si tratta di capire la differenza tra permesso di costruire e SCIA. Questi due strumenti, infatti, rappresentano due modalità diverse di avvio di un’attività edilizia, ognuna con le sue specificità e peculiarità.

Il permesso di costruire, come suggerisce il nome, è un’autorizzazione rilasciata dall’ente competente (solitamente il Comune) che consente di procedere con la realizzazione di un’opera edilizia. Questo strumento è previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e si applica a interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d’uso e altre opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

La SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è invece un istituto introdotto con il Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e successivamente modificato dal D.L. 69/2013. La SCIA consente di avviare un’attività edilizia senza dover attendere il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ente competente, ma semplicemente comunicando l’inizio dei lavori e presentando una serie di documenti che attestano la conformità dell’intervento alle norme vigenti.

La differenza tra permesso di costruire e SCIA risiede quindi principalmente nel fatto che il primo richiede un’autorizzazione preventiva, mentre la seconda consente di avviare i lavori immediatamente, pur con l’obbligo di rispettare le normative in vigore.

Tuttavia, non tutti gli interventi edilizi possono essere avviati con la SCIA. Il legislatore, infatti, ha previsto una serie di casi in cui è necessario ottenere il permesso di costruire. Tra questi, ad esempio, rientrano gli interventi che comportano una variazione del volume, della superficie o dell’altezza dell’edificio, quelli che prevedono un cambio di destinazione d’uso non previsto dal regolamento edilizio comunale, o ancora quelli che riguardano beni paesaggistici o culturali.

A parere di chi scrive, è fondamentale sottolineare che la differenza tra permesso di costruire e SCIA non riguarda solo la modalità di avvio dell’attività edilizia, ma anche le conseguenze in caso di inosservanza delle norme. Nel caso del permesso di costruire, infatti, l’ente competente ha la possibilità di verificare preventivamente la conformità dell’intervento alle normative vigenti e, in caso di irregolarità, di negare l’autorizzazione. Con la SCIA, invece, l’attività può essere avviata immediatamente, ma l’ente ha comunque la possibilità di effettuare controlli successivi e, in caso di violazioni, di ordinare la cessazione dell’attività e la rimozione delle opere realizzate.

Altresì, è importante ricordare che la scelta tra permesso di costruire e SCIA non è libera, ma dipende dalla tipologia di intervento che si intende realizzare. In alcuni casi, infatti, la legge prevede espressamente l’obbligo di ottenere il permesso di costruire, mentre in altri consente di avviare l’attività con la SCIA.

Possiamo quindi dire che la differenza tra permesso di costruire e SCIA non è solo una questione di tempi e procedure, ma riguarda anche aspetti sostanziali legati alla tipologia di intervento, alle conseguenze in caso di inosservanza delle norme e ai poteri di controllo dell’ente competente. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista o a un consulente esperto in materia, che possa fornire un’adeguata assistenza nella scelta del procedimento più adatto e nella gestione di tutte le fasi dell’attività edilizia.