Cosa succede all’eredità giacente: la devoluzione allo Stato

Cosa succede all’Eredità giacente: la devoluzione allo Stato

L’eredità giacente è una situazione che si verifica quando il de cuius, ovvero il defunto, non ha lasciato eredi o beneficiari testamentari. In questo caso, l’eredità rimane senza un titolare e viene definita giacente. Ma cosa succede a queste eredità? Come viene gestita la devoluzione allo Stato?

La devoluzione allo Stato è il procedimento attraverso il quale l’eredità giacente viene trasferita al patrimonio dello Stato. Questo avviene quando non sono presenti eredi legittimi o testamentari, o quando gli eredi rinunciano all’eredità. La devoluzione allo Stato è regolata dal Codice Civile italiano, in particolare dagli articoli 474 e seguenti.

Secondo l’articolo 474 del Codice Civile, l’eredità giacente viene dichiarata dal tribunale competente, che nomina un curatore per amministrare i beni dell’eredità. Il curatore ha il compito di conservare e gestire i beni dell’eredità fino alla devoluzione allo Stato. Durante questa fase, il curatore deve adottare tutte le misure necessarie per la conservazione e la valorizzazione dei beni, al fine di preservarne il valore.

La devoluzione allo Stato avviene solo dopo che sono trascorsi dieci anni dalla morte del de cuius senza che siano emersi eredi o beneficiari testamentari. Durante questo periodo, il curatore deve pubblicare un avviso di devoluzione allo Stato, al fine di informare eventuali eredi o beneficiari testamentari che potrebbero essere interessati all’eredità. L’avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su un giornale locale, almeno una volta all’anno.

Trascorsi i dieci anni, se nessun erede o beneficiario si è presentato, l’eredità viene devoluta allo Stato. Questo significa che tutti i beni dell’eredità, compresi i diritti e le obbligazioni, passano al patrimonio dello Stato. Il curatore deve quindi redigere un inventario dei beni e delle passività dell’eredità e depositarlo presso il tribunale competente.

La devoluzione allo Stato comporta l’estinzione di eventuali debiti dell’eredità. Infatti, una volta che l’eredità è stata devoluta allo Stato, i creditori dell’eredità non possono più pretendere il pagamento dei propri crediti. Questo perché l’eredità viene considerata come un ente autonomo, separato dal patrimonio del defunto.

La devoluzione allo Stato può essere evitata se si riesce a individuare un erede o un beneficiario testamentario anche dopo i dieci anni dalla morte del de cuius. In questo caso, l’eredità viene trasferita al nuovo titolare e il procedimento di devoluzione allo Stato viene interrotto. Tuttavia, se l’eredità è stata già devoluta allo Stato, il nuovo titolare può richiedere la restituzione dei beni entro cinque anni dalla scoperta della sua titolarità.

È importante sottolineare che la devoluzione allo Stato non è un evento comune. Infatti, nella maggior parte dei casi, si riesce a individuare un erede o un beneficiario testamentario entro i dieci anni dalla morte del de cuius. Tuttavia, in alcuni casi particolari, ad esempio quando il defunto non ha parenti o quando non ha redatto un testamento, l’eredità può rimanere giacente per un lungo periodo di tempo.

In conclusione, l’eredità giacente è una situazione che si verifica quando il defunto non ha lasciato eredi o beneficiari testamentari. In questi casi, l’eredità viene dichiarata giacente dal tribunale competente e viene nominato un curatore per amministrare i beni dell’eredità. Dopo dieci anni dalla morte del de cuius, se nessun erede o beneficiario si è presentato, l’eredità viene devoluta allo Stato. Durante questo periodo, il curatore deve pubblicare un avviso di devoluzione allo Stato per informare eventuali interessati. La devoluzione allo Stato comporta l’estinzione dei debiti dell’eredità e il trasferimento dei beni al patrimonio dello Stato. Tuttavia, se si riesce a individuare un erede o un beneficiario anche dopo i dieci anni, l’eredità può essere trasferita al nuovo titolare e il procedimento di devoluzione allo Stato viene interrotto.