Tribunale di Milano: il portalettere impugna il provvedimento di sanzione disciplinare attribuendo la mancata consegna all’impossibilità di trovare parcheggio. Grava sul lavoratore l’onere di provare le circostanze per le quali non ha adempiuto ai doveri previsti dall’art. 54 del contratto di «svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli».
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