Il presidente del tribunale non è ‘datore di lavoro’ del personale amministrativo

Cassazione: non sussiste l’obbligo di astensione per magistrato che presiede il collegio chiamato a giudicare un dipendente in servizio presso la locale procura della Repubblica. L’intervento della Suprema Corte in riferimento alla nozione di “datore di lavoro” contemplata dall’art. 36, comma 1, lett. b) c.p.p., in presenza della quale il giudice ha l’obbligo di astenersi, laddove, appunto, rivesta tale qualifica di una delle parti.

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