Imposte di bollo sulle aree edificabili: quando si applicano e quali certificati riguardano

Imposta di bollo sui Certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili: quando si applicano e quali certificati riguardano

L’imposta di bollo sui certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili è un argomento di grande importanza per chiunque sia coinvolto nel settore immobiliare. Questa imposta, prevista dalla normativa italiana, riguarda i certificati che attestano il valore delle aree edificabili e che sono necessari per la stipula di contratti di compravendita o di locazione.

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, l’imposta di bollo si applica sui certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili quando questi sono redatti da un tecnico abilitato, come un geometra o un architetto. L’imposta è dovuta sia per i certificati di attribuzione di valore alle aree edificabili già esistenti, sia per quelli relativi a nuove aree che vengono destinate all’edificazione.

L’importo dell’imposta di bollo sui certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili dipende dal valore dell’area edificabile. Secondo l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, l’imposta è pari allo 0,5% del valore dell’area, con un minimo di 67 euro. Questo significa che se il valore dell’area edificabile è inferiore a 13.400 euro, l’imposta sarà comunque di 67 euro.

È importante sottolineare che l’imposta di bollo sui certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili è a carico del richiedente del certificato, che può essere il proprietario dell’area o il soggetto interessato all’acquisto o alla locazione dell’area. Inoltre, l’imposta deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato.

Per quanto riguarda i certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili, è necessario fare una distinzione tra quelli rilasciati dai Comuni e quelli rilasciati dagli uffici del Catasto. I certificati rilasciati dai Comuni attestano il valore dell’area edificabile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sulla compravendita o sulla locazione dell’area. I certificati rilasciati dagli uffici del Catasto, invece, attestano il valore dell’area edificabile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sulla successiva compravendita o locazione degli immobili che verranno costruiti sull’area.

È altresì importante sottolineare che l’imposta di bollo sui certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili non è dovuta nel caso in cui l’area edificabile sia stata oggetto di esproprio o di donazione. In questi casi, infatti, il valore dell’area viene determinato in base alle norme previste per l’esproprio o per la donazione e non è necessario il rilascio di un certificato di attribuzione di valore.

In conclusione, l’imposta di bollo sui certificati di attribuzione di valore alle aree fabbricabili è un aspetto fondamentale da considerare per chiunque sia coinvolto nel settore immobiliare. È importante conoscere le norme che regolano questa imposta e assicurarsi di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.