La comunicazione di iscrizione a ruolo è impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se nell’atto viene indicato che non è ammesso ricorso giurisdizionale. Lo stabilisce la sentenza 14373/20101 della Corte di cassazione.

Quotidiano di informazione giuridica
La comunicazione di iscrizione a ruolo è impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se nell’atto viene indicato che non è ammesso ricorso giurisdizionale. Lo stabilisce la sentenza 14373/20101 della Corte di cassazione.