Impugnazione assemblea condominiale: la sospensione feriale influisce?
L’impugnazione dell’assemblea condominiale è un diritto che spetta a tutti i condomini qualora ritengano che le decisioni prese in sede assembleare siano illegittime o dannose per i loro interessi. Tuttavia, è importante considerare che l’impugnazione può subire delle limitazioni in determinati periodi dell’anno, come ad esempio durante la sospensione feriale. In questo articolo, analizzeremo se e come la sospensione feriale possa influire sull’impugnazione dell’assemblea condominiale, tenendo conto dei riferimenti normativi in materia.
Per comprendere appieno l’argomento, è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile italiano, in particolare agli articoli 1137 e 1138. L’articolo 1137 stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea condominiale possono essere impugnate dai condomini entro trenta giorni dalla loro comunicazione, mentre l’articolo 1138 prevede che l’impugnazione debba essere notificata agli altri condomini entro il medesimo termine.
La sospensione feriale, invece, è un periodo dell’anno in cui vengono sospese le attività giudiziarie e amministrative, solitamente durante il periodo estivo. Durante questa sospensione, i termini processuali vengono sospesi e riprendono il loro corso al termine della sospensione stessa.
Ma come si concilia la sospensione feriale con l’impugnazione dell’assemblea condominiale? A parere di chi scrive, la sospensione feriale non influisce sul termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione, in quanto tale termine è stabilito dalla legge e non può essere modificato. Pertanto, anche durante la sospensione feriale, il condomino ha comunque trenta giorni di tempo per impugnare le deliberazioni assembleari.
Tuttavia, è importante considerare che durante la sospensione feriale potrebbero esserci delle difficoltà pratiche nell’effettuare la notifica dell’impugnazione agli altri condomini. Infatti, durante questo periodo, molti condomini potrebbero essere assenti dalla propria abitazione o potrebbero essere in vacanza, rendendo difficile la consegna della notifica. In tali casi, è consigliabile rivolgersi a un professionista del settore, come un avvocato specializzato in diritto condominiale, che potrà fornire le giuste indicazioni su come procedere.
Inoltre, è importante sottolineare che l’impugnazione dell’assemblea condominiale non sospende l’esecuzione delle deliberazioni impugnate. Pertanto, se il condomino desidera sospendere l’esecuzione delle decisioni assembleari, dovrà presentare una specifica istanza al giudice competente, che valuterà la richiesta e deciderà se sospendere o meno l’esecuzione delle deliberazioni impugnate.
Altresì, è opportuno evidenziare che l’impugnazione dell’assemblea condominiale può essere effettuata solo per motivi di illegittimità o dannosità delle deliberazioni. Non è possibile impugnare le decisioni assembleari semplicemente perché si è in disaccordo con esse. Pertanto, è fondamentale valutare attentamente i motivi dell’impugnazione e raccogliere tutte le prove necessarie per dimostrare la propria tesi.
In conclusione, la sospensione feriale non influisce sul termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione dell’assemblea condominiale. Tuttavia, potrebbero esserci delle difficoltà pratiche nella notifica dell’impugnazione durante questo periodo. Pertanto, è consigliabile rivolgersi a un professionista del settore per ottenere le giuste indicazioni su come procedere. Ricordiamo che l’impugnazione può essere effettuata solo per motivi di illegittimità o dannosità delle deliberazioni e che l’esecuzione delle decisioni impugnate non viene sospesa automaticamente.