La comunicazione in video-on-demand sull’internet equivale a una forma di radiodiffusione. Pertanto l’artista non è titolare di un ulteriore diritto esclusivo sulla nuova modalità di distribuzione dei contenuti, resa semplicemente possibile dallo sviluppo delle tecnologie.
Testo integrale della sentenza in PDF (30 pagine) e un commento pubblicato da IlSole24Ore – su ictlex.net