Sembrava che dopo il disastro Lehman Brothers i guai per i risparmiatori, che già avevano perso denaro con i titoli Parmalat, Cirio, Giacomelli e così via, fossero terminati. Purtroppo non è stato così.
Prima è stato il turno di chi aveva messo i risparmi in obbligazioni c.d. subordinate – una vera e propria truffa – di alcune banche finite in stato d’insolvenza, ossia Cariferrara, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria, nonché a seguire Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Poi sono arrivati i guai per chi pensava di aver messo al sicuro i propri soldi con l’acquisto di diamanti. È questa un’operazione consigliata da diverse banche, quali MPS e Unicredit, le quali dicevano ai propri clienti che i titoli, quali azioni ed obbligazioni, non erano più sicuri e che l’unica strada, per sottrarsi all’inflazione e ai rischi finanziai, era l’acquisto di diamanti per il tramite di società specializzate come IDB (Intermarket Diamon Business). È, peraltro, accaduto che quei “brillanti” siano stati alienati, di comune accordo tra gli istituti di credito, che li offrivano ai clienti, e le società che li vendevano, a prezzi “gonfiati”. Tant’è che oggi, anche a causa della diminuzione del valore di mercato di quei beni, quell’operazione si sia rivelata un pessimo affare.
Arrivati a questo punto, non resta che chiedersi se i consumatori hanno armi per recuperare il denaro investito. Ed è questa la stessa domanda che ci si era posti per l’investimento in azioni ed obbligazioni di società, quali Parmalat e Cirio, finite in default.
La risposta, a parere di chi scrive, è positiva.
Deve, in primo luogo, ricordarsi che a conclusione della sua attività istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 20.9.17, ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di Intermarket Diamond Business, anche attraverso le banche con le quali operava, ossia: Unicredit e Banco BPM.
I profili di scorrettezza riscontrati riguardano le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale predisposto dalla stessa. Concernono, altresì, il prezzo qualificato, come si diceva, eccessivo rispetto al valore dei beni venduti. Incontestabile, di conseguenza, la necessità di risolvere tutti gli acquisti ai sensi dell’art. 1453 c.c. e, comunque, condannare IDV e BPM al risarcimento del danno, pari,
quantomeno, alla perdita di valore rispetto all’acquisto. Ma, a ben vedere, non è questa lil solo motivo che consentirà di ottenere la restituzione delle somme investite. Non deve, infatti, dimenticarsi che per la Cassazione (Cass. n. 2736/13) siamo di fronte ad un’operazione d’intermediazione finanziaria, soggetta alle norme del TUF (Testo Unico Finanziario), ossia del d.lgs. n. 58/98.
Tra le norme di tale decreto vi è l’art. 23, il quale richiede la preventiva o contemporanea stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, ossia del c.d. contratto quadro. Essendo la stessa sempre mancata – si credeva di vendere solo brillanti -, dal che discende la nullità per difetto di forma degli investimenti. Tra quelle da considerare vi è pure anche l’art. 30, ai sensi del quale in caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari l’efficacia del contratto è sospesa per sette giorni entro i quali l’investitore può comunicare il proprio recesso.
Dispone, inoltre, il settimo comma che: “’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”. Ora, se si tiene presente che tutti gli acquisti sono stati fatti in filiale e non presso un ufficio del venditore, è incontestabile la violazione dell’art. 30, comma 7, TUF, violazione da cui discende l’obbligo della venditrice di restituire il prezzo versatole dagli acquirenti.
Riassumendo sono da citare in giudizio tanto le banche, quanto i venditori, per ottenere la declaratoria di nullità della vendita ai sensi degli artt. 23 e 30 TUF e, in caso di mancato accoglimento di tale domanda, per il risarcimento del danno in forza di quanto statuito dall’Antitrust. Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria per la declaratoria di nullità ex artt. 23 o 30 e la condanna delle società venditrici alla restituzione del prezzo riscosso, maggiorato degli interessi legali la stessa potrà essere pronunciata mediante ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., che comporta un giudizio molto breve.
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