La colpa della vittima non esclude il diritto al risarcimento

Pubblichiamo l’allegata sentenza che conferma il principio secondo cui la colpa della vittima non esclude, ma solo riduce, la misura del risarcimento dovuto dal soggetto primo responsabile.

Stabilisce in proposito l’articolo 1227 del Codice civile – Concorso del fatto colposo del creditore – che ‘se il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate’. Principio già peraltro ri-confermato dalla Corte di Cassazione.

Nel caso di che trattasi, l’Ente responsabile di un tratto di strada è stato riconosciuto responsabile, sebbene in misura ridotta, dell’incidente occorso benché per colpa della stessa vittima.

Nota della redazione:
Il concetto di “colpa della vittima” si riferisce alla responsabilità, in tutto o in parte, che viene attribuita alla vittima stessa per quanto accaduto. In altre parole, si sostiene che la vittima abbia contribuito, con il proprio comportamento imprudente o irresponsabile, al verificarsi del danno o dell’evento lesivo.
Ci sono alcuni aspetti chiave da tenere in considerazione per valutare la colpa della vittima quali la prevedibilità delle conseguenze del proprio comportamento; l’imprudenza della vittima; la violazione di norme di comportamento cautelare o dei principi di prudenza comunemente riconosciuti, la provocazione consistente in un comportamento con il quale la vittima abbia in qualche modo provocato appunto l’evento lesivo oppure ancora, infine, l’omissione di propri doveri.
La colpa attribuita alla vittima, come visto sopra, ha spesso importanti conseguenze, come una riduzione dell’indennizzo in caso di risarcimento danni, o una diminuzione della pena per l’autore del reato. Ma va valutata con estrema cautela, per evitare di considerare la vittima poco meno che corresponsabile dell’evento che ha subito.