Una lavoratrice, in malattia per sindrome ansioso depressiva, non viene trovata a due visite di controllo dello stato di malattia, essendosi allontanata per andare dal medico e per andare in spiaggia. In giurisprudenza il giustificato motivo di assenza idoneo ad escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica necessariamente con lo stato di necessità o con il caso di forza maggiore, ma richiede un ragionevole impedimento. Per la Cassazione, la violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di rendersi disponibile per l’espletamento della visita domiciliare di controllo assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento.
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