Con una importantissima sentenza, la Corte di Cassazione sottolinea che operazioni elusive, di abuso del diritto, da un lato, e fraudolente e fittizie, dall’altro, sono equivalenti solo quanto al fatto che il tributo viene comunque dovuto. Esse non sono invece equivalenti quanto alla applicabilità delle sanzioni, che non sono applicabili per difetto di legge che le preveda, per le condotte solo elusive o di abuso del diritto.
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