Risarcimento del tour operator per ferie rovinate a seguito sciopero aereo: opposizione alla pretesa addossando responsabilità sul vettore

Risarcimento del tour operator per ferie rovinate a seguito sciopero aereo: opposizione alla pretesa addossando responsabilità sul vettore

Il presente articolo si propone di analizzare la questione del risarcimento del tour operator per ferie rovinate a seguito di uno sciopero aereo, con particolare attenzione alla possibilità di opporsi alla richiesta di indennizzo da parte dei viaggiatori addossando la responsabilità sul vettore. In particolare, verranno esaminati i principali concetti relativi alla responsabilità del vettore aereo in caso di sciopero, le normative di riferimento e le possibili strategie difensive che il tour operator può adottare in caso di richiesta di risarcimento da parte dei clienti.

– Responsabilità del vettore aereo in caso di sciopero
– Normative di riferimento
– Strategie difensive del tour operator
– Opposizione alla pretesa di indennizzo
– Ruolo del tour operator nella gestione delle controversie
– Considerazioni finali

La responsabilità del vettore aereo in caso di sciopero è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal Regolamento CE n. 261/2004. Secondo tali normative, il vettore aereo è responsabile nei confronti dei passeggeri per i danni derivanti da ritardi, cancellazioni o altre irregolarità del volo, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o che fosse impossibile adottare tali misure.

Il tour operator, d’altra parte, ha il compito di organizzare e gestire i viaggi dei propri clienti, compresa la prenotazione dei voli. In caso di sciopero aereo, il tour operator potrebbe essere chiamato in causa dai viaggiatori che ritengono di aver subito un danno a causa della cancellazione o del ritardo del volo. Tuttavia, a parere di chi scrive, il tour operator potrebbe opporsi alla pretesa di indennizzo addossando la responsabilità sul vettore aereo.

Il tour operator potrebbe sostenere che il ritardo o la cancellazione del volo è avvenuto per cause non imputabili alla propria condotta, bensì a fattori esterni come uno sciopero del personale aereo. In tal caso, il vettore aereo sarebbe responsabile per i danni subiti dai passeggeri e il tour operator potrebbe essere esonerato da qualsiasi obbligo di risarcimento.

Inoltre, il tour operator potrebbe invocare il principio della forza maggiore per escludere la propria responsabilità in caso di sciopero aereo. Secondo il Codice Civile italiano, la forza maggiore è un evento straordinario ed imprevedibile che impedisce l’adempimento di un obbligo contrattuale. Pertanto, se lo sciopero aereo rientra nei casi di forza maggiore, il tour operator potrebbe essere esonerato dalla responsabilità per i danni subiti dai viaggiatori.

Altresì, il tour operator potrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno ai propri clienti, ad esempio offrendo alternative di viaggio o assistenza durante il periodo di disagio. In tal modo, il tour operator potrebbe ridurre la propria responsabilità e limitare l’importo del risarcimento richiesto dai viaggiatori.

In conclusione, il risarcimento del tour operator per ferie rovinate a seguito di uno sciopero aereo può essere oggetto di controversie tra le parti coinvolte. Tuttavia, il tour operator potrebbe opporsi alla pretesa di indennizzo addossando la responsabilità sul vettore aereo e invocando il principio della forza maggiore. È importante che il tour operator sia a conoscenza delle normative di riferimento e delle possibili strategie difensive da adottare in caso di richiesta di risarcimento da parte dei viaggiatori, al fine di tutelare i propri interessi e gestire in modo efficace le controversie che possono insorgere in situazioni di questo genere.

Opposizione alla pretesa di risarcimento del tour operator per ferie rovinate a seguito di uno sciopero aereo. Clicca qui per ulteriori informazioni: Gazzetta Ufficiale.