Poteri dell’amministratore di condominio in prorogatio: cosa dice la normativa
L’amministratore di condominio è una figura fondamentale all’interno di un edificio residenziale, incaricato di gestire e amministrare gli interessi comuni dei condomini. La sua nomina avviene solitamente con una delibera dell’assemblea condominiale, che stabilisce anche la durata del mandato. Tuttavia, può accadere che il mandato dell’amministratore scada senza che sia stata ancora nominata una nuova persona a ricoprire tale ruolo. In questo caso, l’amministratore può continuare ad esercitare i suoi poteri in prorogatio, ossia fino alla nomina del nuovo amministratore. Vediamo cosa dice la normativa in merito.
Secondo l’articolo 1129 del Codice Civile, l’amministratore di condominio in prorogatio conserva tutti i poteri e le responsabilità previste per l’amministratore regolarmente nominato. Ciò significa che egli può compiere tutti gli atti necessari per la gestione e l’amministrazione del condominio, come ad esempio la convocazione dell’assemblea condominiale, la gestione delle spese comuni, la cura delle parti comuni dell’edificio, la stipula di contratti per la manutenzione e la sicurezza, e così via.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’amministratore di condominio in prorogatio non può assumere decisioni che comportino un impegno finanziario per il condominio, a meno che non sia autorizzato dall’assemblea condominiale. Infatti, l’articolo 1130 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore può compiere atti di ordinaria amministrazione senza il preventivo consenso dell’assemblea, ma per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea stessa.
Inoltre, l’amministratore di condominio in prorogatio ha il dovere di rendere conto delle sue azioni all’assemblea condominiale, presentando un rendiconto annuale che illustra le entrate e le uscite del condominio, nonché le operazioni finanziarie effettuate. Questo rendiconto deve essere redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento di condominio, se presente.
È altresì importante sottolineare che l’amministratore di condominio in prorogatio può essere revocato dall’assemblea condominiale in qualsiasi momento, anche se il suo mandato non è ancora scaduto. Infatti, l’articolo 1129 del Codice Civile prevede che l’assemblea possa revocare l’amministratore con la maggioranza dei voti degli intervenuti, senza dover fornire alcuna motivazione.
In conclusione, l’amministratore di condominio in prorogatio ha gli stessi poteri e responsabilità dell’amministratore regolarmente nominato, ma deve sempre agire nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento di condominio. Egli può compiere atti di ordinaria amministrazione senza il consenso preventivo dell’assemblea, ma per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea stessa. Inoltre, l’amministratore in prorogatio ha il dovere di rendere conto delle sue azioni all’assemblea condominiale e può essere revocato in qualsiasi momento. A parere di chi scrive, è fondamentale che l’amministratore in prorogatio agisca sempre nell’interesse comune dei condomini, garantendo una gestione trasparente ed efficiente del condominio.