Proprietà intellettuale e industriale ordinanza del tribunale di Roma

Fra i vari punti notevoli: il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è obbligato in via preventiva ex lege a comunicare alla procura della Repubblica le diffide ricevute da titolari di diritti lesi, insieme a tutte le informazioni in proprio possesso, con esclusione di quelle che rivelano l’identità del presunto autore.

L’articolo e il testo dell’ordinanza su ictlex.net

Sullo stesso argomento:

Si salva (per ora) chi ha scaricato film dalla Rete: il fornitore della connessione non comunica gli indirizzi Ip ai pm – L‘articolo su lastampa.it

Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.
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