Segnalazioni antiriciclaggio: responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette all’UIF-Banca d’Italia
Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: due obiettivi prioritari per il sistema bancario italiano. Per raggiungere tali scopi, è fondamentale che le banche e gli intermediari finanziari siano in grado di individuare e segnalare tempestivamente le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Tuttavia, la mancata, ritardata o infedele comunicazione di tali operazioni può comportare gravi conseguenze per gli operatori finanziari.
La responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette è disciplinata dal Decreto Legislativo 231/2007, che ha introdotto nel nostro ordinamento la direttiva europea 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Secondo tale normativa, gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all’UIF le operazioni sospette entro un termine ragionevole, non superiore a 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza dei fatti.
La mancata segnalazione di operazioni sospette può comportare gravi conseguenze per gli intermediari finanziari. Infatti, l’articolo 55 del Decreto Legislativo 231/2007 prevede sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 5 milioni di euro. Inoltre, l’intermediario finanziario può essere sottoposto a misure di vigilanza e controllo da parte dell’UIF, che può anche adottare provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette può essere attribuita sia all’intermediario finanziario che all’organo di controllo interno. Infatti, l’articolo 56 del Decreto Legislativo 231/2007 prevede che l’organo di controllo interno debba verificare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e segnalare tempestivamente all’UIF le operazioni sospette. In caso di mancata segnalazione, l’organo di controllo interno può essere soggetto alle stesse sanzioni previste per l’intermediario finanziario.
La responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette può essere esclusa solo se l’intermediario finanziario dimostra di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa antiriciclaggio. In particolare, l’articolo 57 del Decreto Legislativo 231/2007 prevede che l’intermediario finanziario debba adottare misure di identificazione e verifica dell’identità dei clienti, di conservazione dei documenti e delle informazioni relative alle operazioni effettuate, nonché di formazione e addestramento del personale.
La responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette può essere anche oggetto di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria. Infatti, l’articolo 58 del Decreto Legislativo 231/2007 prevede che l’autorità giudiziaria possa accertare la responsabilità penale degli intermediari finanziari che non abbiano adottato le misure di prevenzione previste dalla normativa antiriciclaggio. In tal caso, l’intermediario finanziario può essere soggetto a sanzioni penali che vanno da un minimo di 6 mesi a un massimo di 4 anni di reclusione.
La responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette può essere anche oggetto di valutazione da parte dell’UIF. Infatti, l’articolo 59 del Decreto Legislativo 231/2007 prevede che l’UIF possa adottare provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività degli intermediari finanziari che non abbiano adottato le misure di prevenzione previste dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, l’UIF può segnalare all’autorità giudiziaria gli intermediari finanziari che non abbiano adottato le misure di prevenzione previste dalla normativa antiriciclaggio.
Possiamo quindi dire che la responsabilità per omessa, ritardata o infedele comunicazione di operazioni sospette è un tema di grande rilevanza per il sistema bancario italiano. Gli intermediari finanziari devono essere consapevoli delle proprie responsabilità e adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa antiriciclaggio. Solo in questo modo sarà possibile contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tutelando così l’integrità del sistema finanziario e la sicurezza del Paese. Altresì, a parere di chi scrive, è fondamentale che le autorità competenti siano in grado di monitorare e sanzionare eventuali violazioni della normativa antiriciclaggio, garantendo così la corretta applicazione delle disposizioni in materia.