separazione consensuale: si può revocare l’accordo raggiunto?
La separazione consensuale è una procedura che permette a due coniugi di separarsi in modo amichevole, raggiungendo un accordo su tutti gli aspetti che riguardano la fine del matrimonio. Tuttavia, può capitare che una delle parti desideri revocare l’accordo raggiunto. Ma è possibile farlo? Vediamo insieme quali sono le possibilità previste dalla legge italiana.
Innanzitutto, è importante sottolineare che la separazione consensuale è regolamentata dall’articolo 708 del Codice di Procedura Civile. Questo articolo stabilisce che, una volta raggiunto l’accordo tra i coniugi, esso ha valore di sentenza e può essere omologato dal Tribunale competente. Una volta omologato, l’accordo diventa vincolante per entrambe le parti.
Tuttavia, la legge prevede la possibilità di revocare l’accordo consensuale, ma solo in determinate circostanze. Ad esempio, se una delle parti scopre che l’altro coniuge ha nascosto informazioni rilevanti durante la trattativa, come ad esempio un patrimonio nascosto o una relazione extraconiugale, potrà richiedere la revoca dell’accordo. In questo caso, sarà necessario dimostrare l’esistenza di elementi nuovi che non erano stati presi in considerazione durante la trattativa.
Un’altra circostanza in cui è possibile revocare l’accordo consensuale è quando una delle parti si rende conto che l’accordo è stato raggiunto sotto costrizione o minaccia. Ad esempio, se uno dei coniugi ha subito violenze o pressioni psicologiche per accettare determinate condizioni, potrà richiedere la revoca dell’accordo. Anche in questo caso, sarà necessario fornire prove concrete dell’esistenza di tali violenze o minacce.
È importante sottolineare che la revoca dell’accordo consensuale non è un procedimento semplice. Sarà necessario presentare una richiesta al Tribunale competente, allegando tutte le prove e le testimonianze necessarie a dimostrare le circostanze che giustificano la revoca. Sarà poi il giudice a valutare la richiesta e a decidere se revocare o meno l’accordo.
È fondamentale, inoltre, tenere presente che la revoca dell’accordo consensuale non comporta automaticamente il ritorno alla situazione precedente. Il Tribunale potrà decidere di modificare le condizioni dell’accordo, tenendo conto delle nuove circostanze emerse durante la trattativa. Ad esempio, se è stato scoperto un patrimonio nascosto, il giudice potrà decidere di assegnare una quota di tale patrimonio all’altra parte.
In conclusione, la revoca dell’accordo consensuale è possibile, ma solo in determinate circostanze. Sarà necessario dimostrare l’esistenza di elementi nuovi o di violenze/minacce subite durante la trattativa. La revoca non comporta automaticamente il ritorno alla situazione precedente, ma potrà comportare la modifica delle condizioni dell’accordo. È sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per ottenere una consulenza adeguata e valutare le possibilità di revoca dell’accordo consensuale.
Riferimenti normativi:
– Codice di Procedura Civile, articolo 708.