Ripartizione spese condominiali tra proprietario, inquilino e compenso dell’amministratore: cosa prevede la legge
La ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino è un aspetto fondamentale nella gestione di un condominio. Le spese generali, che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, devono essere suddivise in base alle disposizioni di legge e al regolamento condominiale.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile, le spese condominiali devono essere ripartite in proporzione al valore dell’unità immobiliare di ciascun proprietario. Questo significa che chi possiede un appartamento più grande o di maggior valore dovrà contribuire con una quota maggiore rispetto a chi possiede un’unità più piccola o meno pregiata.
La ripartizione delle spese generali tra proprietario e inquilino segue invece una logica diversa. In base all’articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’edificio, come la pulizia delle scale o l’illuminazione dei locali comuni, sono a carico del proprietario. Queste spese sono considerate parte integrante del canone di locazione e quindi devono essere anticipate dall’inquilino, che poi potrà richiederne il rimborso al proprietario.
Le spese straordinarie, invece, sono a carico del proprietario e non possono essere imputate all’inquilino. Si tratta di interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che riguardano l’intero edificio, come ad esempio la sostituzione del tetto o la ristrutturazione delle facciate. Queste spese devono essere sostenute dal proprietario e non possono essere richieste all’inquilino.
È importante sottolineare che la ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino può essere diversa a seconda di quanto stabilito nel contratto di locazione. Infatti, le parti possono concordare una diversa ripartizione delle spese, ad esempio stabilendo che alcune spese straordinarie siano a carico dell’inquilino. Tuttavia, questa clausola non può essere in contrasto con le disposizioni di legge che prevedono la responsabilità del proprietario per le spese straordinarie.
Oltre alla ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino, è importante considerare anche il compenso dell’amministratore condominiale. L’amministratore svolge un ruolo fondamentale nella gestione del condominio e ha diritto a un compenso per il lavoro svolto. Secondo l’articolo 1130 del Codice Civile, il compenso dell’amministratore deve essere stabilito dall’assemblea condominiale e può essere determinato in base a una somma fissa o a una percentuale delle spese condominiali.
Il compenso dell’amministratore viene ripartito tra tutti i condomini in base alle quote millesimali di proprietà. Questo significa che chi possiede una quota maggiore dovrà contribuire con una somma più elevata rispetto a chi possiede una quota minore. È importante sottolineare che il compenso dell’amministratore non può essere imputato all’inquilino, ma è a carico esclusivo dei proprietari.
In conclusione, la ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino segue precise disposizioni di legge. Le spese generali sono a carico del proprietario, mentre le spese straordinarie sono a suo esclusivo carico. Tuttavia, è possibile concordare una diversa ripartizione delle spese nel contratto di locazione, purché non sia in contrasto con le disposizioni di legge. Il compenso dell’amministratore, invece, viene stabilito dall’assemblea condominiale e viene ripartito tra i proprietari in base alle quote millesimali di proprietà.