Spese condominiali: il nuovo condomino non è tenuto a pagare tutti gli oneri pregressi

L’art. 63, 2° comma, disp. attuaz. c.c., ai sensi del quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo ivi previsto concerne unicamente l’esercizio in corso e quello precedente, escludendo pertanto i “riporti” degli esercizi precedenti, esclusivamente di competenza del precedente proprietario.

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