Nuove regole sui diritti d’autore
Gli autori e gli eredi di opere d’arte figurativa e di manoscritti hanno diritto a percepire i diritti d’autore su tutte le vendite successive alla prima, i primi vita natural durante, i secondi per settant’anni dopo la morte del creatore. Il provvedimento modifica la parte concernente le vendite successive del regio decreto n. 1369/1942, in attuazione della direttiva europea 2001/84/CE sul diritto d’autore.