Inappellabilità , il testo che passa al vaglio del Senato

“Oggi la Camera sancisce un principio basilare: il cittadino assolto da un giudice, non sarà più processabile per la stessa accusa, se non in presenza di nuove prove decisive. Un altro passo verso la giustizia giusta. Questo si chiama stato di diritto”. E’ il commento di Isabella Bertolini, vicepresidente dei deputati di Fi e relatrice del ddl sulla inappellabilità approvato oggi dalla Camera con 271 sì e 195 no. Si tratta della così detta legge Pecorella, di riforma dell’appello, che era stata rinviata alle Camere dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 20 gennaio. La votazione è stata a scrutinio segreto. Ecco cosa prevede il testo – che passa al vaglio del Senato – con le novità introdotte per accogliere la sostanza dei rilievi del Quirinale.

Stop ai ricorsi in caso di sentenza di primo grado di proscioglimento o di assoluzione. Diventano inappellabili anche le sentenze per le quali sia stata applicata la sola pena dell’ammenda.

Si può ricorrere in appello contro un’assoluzione di primo grado, qualora sopravvengano nuove prove considerate “decisive”.

Vengono inoltre ampliati i motivi di ricorso in Cassazione: oltre che per la manifesta illogicità della sentenza e per la contraddittorietà della motivazione anche per vizi di legittimità.

Il ricorso delle parti in Cassazione potrà inoltre essere motivato dalla mancata considerazione nel precedente procedimento di una prova ritenuta decisiva. Ma patto che essa sia emersa “nel corso dell’istruzione dibattimentale”.

Nel caso in cui il procedimento coinvolga più imputati o lo stesso imputato per diversi reati e si concluda con la parziale assoluzione, il ricorso in Cassazione si converte in Appello “solo nei casi di connessione” per evitare sentenze in conflitto tra loro.

La legge stabilisce inoltre che quando la Corte rigetta una misura cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, il pm è costretto a chiedere l’archiviazione a se “non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini”.

Previsti aggiustamenti procedurali per i processi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge: da un lato non potrà essere presentato appello contro un’assoluzione di primo grado, ma si potrà ricorrere, entro 45 giorni, direttamente alla Cassazione; dall’altro il pm che si vedesse annullare dalla Cassazione una sentenza di condanna d’appello, sulla base di un ricorso antecedente alla nuova legge, potrà affidarsi solo alla Cassazione e se non lo farà varrà l’assoluzione di primo grado. Dall’altro lato ancora, se ci fosse già un ricorso in Cassazione, le parti avranno 30 giorni di tempo per integrarne i motivi sulla base delle opportunità che offre la nuova disciplina.