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RCA e indennizzo diretto

Roma, 1 Febbraio 2007.

Entra in vigore il nuovo Codice delle assicurazioni (1).

Per gli incidenti automobilistici che avranno luogo a partire da oggi
sara’ applicabile la procedura di risarcimento diretto, ovvero la
possibilita’ di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di
assicurazione, che liquidera’ il danno. Il cliente che ritiene di aver
ragione deve presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia,
per sinistri che coinvolgano due veicoli e per danni alle persone che
comportino invalidita’ fino al 9%. La procedura di risarcimento diretto, che
sostituisce la vecchia convenzione "CID", prevede anche precisi obblighi di
assistenza, sia tecnica che informativa, che la compagnia deve rendere
all’assicurato. In pratica questi dev’essere aiutato in tutte le fasi della
procedura, in special modo riguardo la compilazione e presentazione della
domanda di risarcimento, e dev’essere informato riguardo ai criteri di
attribuzione della responsabilita’ fissati dalla legge.

Questa "consulenza" dovrebbe sostituire, in teoria, quella legale. La legge,
infatti, precisa che tramite il risarcimento diretto non sono rimborsabili
le spese legali (o di consulenza) eventualmente sostenute, con esclusione di
quelle medico-legali.

Se il danneggiato rifiuta l’offerta di risarcimento della propria compagnia
puo’ rivolgersi ad un avvocato. Le compagnie, pero’, non vedono di buon
grado l’intervento dell’avvocato a favore del danneggiato in quanto cio’,
sostengono, fa lievitare i costi assicurativi. Con l’indennizzo diretto
generalizzato riuscirebbero ad ottenere tale scopo. Infatti, gli agenti
assicurativi, che consigliano loro stessi l’avvocato al danneggiato non
avrebbero piu’ alcun interesse a farlo. Dovrebbero, infatti, consigliare al
proprio cliente di rivolgersi ad un avvocato per difendersi dalla propria
compagnia assicuratrice. Sarebbe una notevole perdita d’immagine per
l’agente e difficile da giustificare al cliente. Senza, oltretutto, tener
conto che parte degli emolumenti che percepiscono gli agenti assicurativi
derivano dal cosiddetto rapporto sinistri/premi. Ovvero, meno la propria
compagnia risarcisce piu’ gli agenti guadagnano.

Per approfondimenti si veda la scheda dalla nostra associazione
all’indirizzo:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=159720

Primo Mastrantoni, segretario Aduc

(1) Dlgs 209/2005; Regolamento Dpr 254/2006