Cellulari: Aumenti tariffe, da Wind 10 a Wind 12 illegittima e vessatoria

AUMENTI TARIFFE CELLULARI.  LA RIMODULAZIONE DA WIND 10 A WIND 12 E’ILLEGITTIMA E VESSATORIA. ESPOSTO ALL’AUTORITA’ GARANTE NELLE COMUNICAZIONI

Firenze, 23 Marzo 2007.

Nei giorni scorsi, basandoci su una delibera dell’Autorita’ Garante nelle Comunicazioni avevamo sostenuto il contrario, ma dopo un’attenta disanima giuridica e giurisprudenziale, siamo arrivati alla conclusione che la rimodulazione del contratto di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12, che il gestore ha notificato ai suoi utenti nei giorni passati, non e’ legittima: le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte del gestore, sono vessatorie e quindi nulle.

Nello specifico:

1 – nel contratto Wind (artt. 2.4 e 3.3) sono vessatorie le clausole che
prevedono modifiche contrattuali e di servizio da parte del gestore. Il
Codice al Consumo (1) individua come vessatorie quelle condizioni che
consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso".  Giustificato
motivo che non compare nel contratto Wind e neppure nel messaggio Sms con
cui il gestore ne ha dato comunicazione.

2  – Il comportamento di Wind determina a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto (2).

3 – L’art. 2.4 del contratto Wind, e’ illegittimo perche’ viola anche il
Codice delle Comunicazioni elettroniche (3). Vi si legge: "WIND proporra’ al
Cliente eventuali modifiche del Contratto tramite comunicazione scritta
nella fattura successiva o con altro mezzo". Questo presuppone che il
gestore possa modificare le condizioni generali (ed anche le tariffe), salvo
comunicarlo uno o piu’ mesi dopo in fattura: l’utente -anche recedendo senza
penali- si troverebbe di fronte ad uno o piu’ mesi di fatture maggiorate e
gia’ pagate. La legge, invece, dice che gli aumenti devono essere comunicati
almeno un mese prima del loro avvio, si’ da dare all’utente la possibilita’
di recedervi.

Pertanto, gli utenti Wind potranno richiedere al gestore il rispetto del contratto, ovvero la tariffa precedentemente pattuita (Wind 10), e un risarcimento di tutti gli importi addebitati illegittimamente, tramite messa in mora:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051

E’ opportuno fare anche una segnalazione all’Autorita’ garante delle
Comunicazioni http://www.agcom.it

Per conto nostro, vi abbiamo gia’ provveduto.

Claudia Moretti, legale Aduc