Truffa: niente attenuante per chi fa ‘shopping’ con assegni scoperti
Anche se uno degli importi scoperti non supera i mille euro, il responsabile degli atti truffaldini non potrà beneficiare della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’articolo 62 n. 4 del codice penale. L‘articolo su lastampa.it