Truffa: niente attenuante per chi fa ‘shopping’ con assegni scoperti

Anche se uno degli importi scoperti non supera i mille euro, il responsabile degli atti truffaldini non potrà beneficiare della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’articolo 62 n. 4 del codice penale.

L‘articolo su lastampa.it

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