Un minorenne può essere ascoltato dal Giudice?

Un minorenne può essere ascoltato dal Giudice? Questa è una domanda che spesso si pone nel contesto del diritto di famiglia e del diritto minorile. La risposta, tuttavia, non è semplice e richiede una comprensione approfondita delle normative vigenti e dei principi che guidano l’interpretazione e l’applicazione di tali norme.

Innanzitutto, è importante sottolineare che la legge italiana riconosce al minore una serie di diritti fondamentali, tra cui il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. Questo principio è sancito dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare, l’articolo 12 della Convenzione stabilisce che “gli Stati Parti garantiranno al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano, sia direttamente, sia attraverso un rappresentante o un organismo appropriato, in conformità alle norme di procedura della legge nazionale”.

Tuttavia, la questione se un minorenne può essere ascoltato dal Giudice non trova una risposta univoca nelle norme di legge. Infatti, la legge non prevede un’età minima per l’ascolto del minore, ma lascia al Giudice la valutazione della capacità di discernimento del minore stesso. Questo significa che il Giudice, nel valutare se ascoltare o meno il minore, dovrà tenere conto non solo dell’età, ma anche della maturità e della capacità di comprensione del minore.

Inoltre, la legge prevede che l’ascolto del minore avvenga in un contesto protetto e rispettoso dei suoi diritti e della sua dignità. A tal fine, il Giudice può avvalersi dell’ausilio di esperti, come psicologi o assistenti sociali, per garantire che l’ascolto avvenga in modo adeguato e rispettoso dei diritti del minore.

A parere di chi scrive, è fondamentale che il diritto del minore di essere ascoltato sia sempre rispettato, ma altresì che l’ascolto avvenga in un contesto adeguato e protetto. Infatti, l’ascolto del minore può essere un momento delicato e potenzialmente traumatico, soprattutto in contesti di separazione o di conflitto familiare.

Inoltre, è importante sottolineare che l’ascolto del minore non è l’unico elemento che il Giudice deve considerare nel prendere le sue decisioni. Infatti, il Giudice deve sempre tenere conto dell’interesse superiore del minore, che non sempre coincide con la volontà espressa dal minore stesso. In altre parole, il Giudice deve valutare se l’ascolto del minore è nell’interesse del minore stesso e se le sue dichiarazioni sono coerenti e attendibili.

Possiamo quindi dire che un minorenne può essere ascoltato dal Giudice, ma la decisione di ascoltare o meno il minore è lasciata alla discrezione del Giudice, che deve valutare la capacità di discernimento del minore e l’adeguatezza del contesto in cui avviene l’ascolto. In ogni caso, l’ascolto del minore deve sempre avvenire nel rispetto dei suoi diritti e della sua dignità, e deve essere solo uno degli elementi che il Giudice considera nel prendere le sue decisioni, sempre nell’interesse superiore del minore.