Quando cessa l’obbligo di versare l’assegno per i figli: i casi di estinzione
L’obbligo di versare l’assegno per i figli è una questione che spesso suscita dubbi e incertezze tra i genitori separati. Infatti, è importante conoscere i casi in cui tale obbligo cessa, al fine di evitare controversie e garantire il benessere dei figli. In questo articolo, esamineremo i diversi casi di estinzione dell’obbligo di versare l’assegno per i figli, fornendo informazioni utili e riferimenti normativi.
Prima di entrare nel merito dei casi di estinzione dell’obbligo di versare l’assegno per i figli, è importante sottolineare che il mantenimento dei figli è un diritto riconosciuto dalla legge italiana. Infatti, l’articolo 337-bis del Codice Civile stabilisce che entrambi i genitori hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Uno dei casi più comuni in cui cessa l’obbligo di versare l’assegno per i figli è quando questi raggiungono la maggiore età. Infatti, l’obbligo di mantenimento cessa automaticamente quando i figli compiono 18 anni, a meno che non siano ancora studenti e non abbiano ancora completato il percorso di studi. In tal caso, l’obbligo di versare l’assegno per i figli può protrarsi fino al compimento dei 26 anni, purché i figli dimostrino di essere ancora studenti e di non avere un reddito proprio.
Un altro caso di estinzione dell’obbligo di versare l’assegno per i figli è quando questi trovano un lavoro e diventano economicamente indipendenti. Infatti, l’articolo 337-bis del Codice Civile prevede che l’obbligo di mantenimento cessa quando i figli sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. In tal caso, i genitori non sono più tenuti a versare l’assegno per i figli, poiché questi sono in grado di sostenersi economicamente.
Un’altra situazione in cui cessa l’obbligo di versare l’assegno per i figli è quando questi si sposano o convivono in modo stabile. Infatti, l’articolo 337-bis del Codice Civile stabilisce che l’obbligo di mantenimento cessa quando i figli si sposano o convivono in modo stabile, poiché in tali casi si presume che abbiano trovato una fonte di sostentamento autonoma.
È importante sottolineare che l’obbligo di versare l’assegno per i figli può anche cessare in caso di grave inadempimento degli obblighi genitoriali da parte del genitore beneficiario dell’assegno. Infatti, l’articolo 337-bis del Codice Civile prevede che l’obbligo di mantenimento può essere revocato o ridotto se il genitore beneficiario non adempie adeguatamente ai propri doveri nei confronti dei figli. In tal caso, il genitore obbligato potrà richiedere al giudice la revoca o la riduzione dell’assegno per i figli.
Infine, è importante sottolineare che in caso di mancato pagamento dell’assegno per i figli, è possibile richiedere il recupero degli arretrati. Infatti, l’articolo 337-bis del Codice Civile prevede che il genitore beneficiario dell’assegno può richiedere al giudice l’esecuzione forzata per il recupero degli arretrati. È importante sottolineare che il recupero degli arretrati può avvenire entro un periodo di cinque anni dalla data in cui l’assegno è stato dovuto.
In conclusione, l’obbligo di versare l’assegno per i figli cessa in diversi casi, come quando i figli raggiungono la maggiore età, diventano economicamente indipendenti, si sposano o convivono in modo stabile, o in caso di grave inadempimento degli obblighi genitoriali. È importante conoscere tali casi al fine di evitare controversie e garantire il benessere dei figli. Inoltre, in caso di mancato pagamento dell’assegno per i figli, è possibile richiedere il recupero degli arretrati entro un periodo di cinque anni.