Finalmente la Legge dà il giusto peso al fenomeno che ha trasformato in autentico incubo la vita di migliaia di adolescenti, a volte con epiloghi tragici. Vedremo qui di seguito quali siano le conseguenze penali del cyberbullismo a cominciare dalla sua definizione.
(…) per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Art. 1 Comma 2 Legge 71/2017
“Qualunque forma” rivesta il comportamento del “cyberbullo”, il minore che ne sia vittima può finalmente contare su una serie di misure attuabili (e da attuare!) immediatamente per contenerne i danni, oltre che su pene tali da disincentivare certe condotte che, è bene ricordarlo, si applicheranno anche nel caso in cui il responsabile sia un minore dai 14 anni in su.
La prima misura di “contenimento” è all’interno della scuola dove, il personale che venga a conoscenza di un episodio di cyberbullismo, deve attivarsi immediatamente dandone comunicazione ai genitori.
Seconda misura consiste nella richiesta diretta di cancellazione dei contenuti da inviare al sito / sistema dove siano stati pubblicati i contenuti. Bisogna inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali (o al gestore) del sito / social un’istanza per l’oscuramento, la rimozione e/o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso loro tramite, chiedendo la conservazione dei dati originali come prova. Entro 24 ore dalla richiesta dovrà attivarsi ed entro 48 ore il contenuto segnalato dovrà essere stato rimosso. In caso contrario dovrà a propria volta assumersene le responsabilità e risarcire ulteriormente la vittima del cyberbullismo consumato.
Parallelamente a quanto sopra, a giudizio di chi scrive bisognerebbe informare il Questore dell’accaduto e della richiesta inoltrata al sito / social. Oltre ad avere autonomo potere d’impulso nell’aiutare la vittima, ha l’autorità di convocare il cyberbullo con i genitori per un “ammonimento” che resterà valido fino a quando non sarà perfezionata la denuncia del caso affinché il responsabile affronti le (giuste) conseguenze penali dei propri gesti.
Si comincia con l’ingiuria, prevista dall’art. 594 Codice penale e recentemente depenalizzata, si è però trasformata in illecito civile che costerà comunque al cyberbullo una sanzione pecuniaria. Si proseguirà poi con la diffamazione, che resta disciplinata dall’art. 595 Codice penale e prevede fino a 1 anno di reclusione oltre a un’ulteriore ammenda Si terminerà quasi certamente quindi con la minaccia di cui all’art. 612 Codice penale, la cui pena arriva a un ulteriore anno di reclusione.
A quanto sopra si aggiunga il costo dell’avvocato, anni di udienze, la reputazione rovinata, e sempre che non vi sia un epilogo più grave della vicenda. Non tutti hanno la forza di reagire, non tutti hanno a chi chiedere aiuto, e se la vittima di cyberbullismo dovesse suicidarsi oppure morire come conseguenza della persecuzione subita (magari nella concitazione di fuggire dal bullo) allora le conseguenze da affrontare sarebbero assolutamente più gravi, dovendo rispondere di istigazione al suicidio o perfino di omicidio preterintenzionale.
Legge 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo