Se l’importo delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ha raggiunto cifre spaventose, con la pace fiscale si è aperta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso una definizione agevolata dei debiti tributari pendenti, comunque da saldare ma senza l’aggiunta delle sanzioni e degli interessi accumulati. Vediamo di seguito in cosa consistevano le singole misure e se è possibile beneficiarne ancora.
La pace fiscale per le Cartelle di pagamento
Il provvedimento probabilmente più conosciuto tra quelli ricompresi nell’insieme di misure previste dal Decreto legge n. 119 del 2018 sulla pace fiscale è la Rottamazione-ter, mantenuta ed estesa anche nel più recente provvedimento denominato Tregua fiscale e grazie alla quale è stato possibile liberarsi dai debiti fiscali che siano stati notificati con una cartella di pagamento tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 in un massimo di 18 (diciotto) rate e al netto di aggio, interessi e sanzioni applicati. La possibilità di adesione è terminata purtroppo ma si parla di una ulteriore Rottamazione-quater che riaprirebbe i termini per quanti non abbiano potuto aderire oppure rispettare il prospetto di pagamenti delle precedenti.
La pace fiscale per gli Avvisi di accertamento
Un secondo importante strumento orientato alla pace fiscale è quello che ha concesso un forte sconto sulle sanzioni dovute, ridotte a 1/18 (un diciottesimo) del minimo applicabile, e la possibilità di pagamento rateale del dovuto avvalendosi, se desiderato, dell’assistenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per i calcoli e la presentazione della richiesta. La definizione agevolata così descritta è stata possibile per i processi verbali e di accertamento, rettifica e liquidazione che fossero ancora impugnabili al 1 gennaio 2023 e a quelli notificati entro il 31 marzo 2023, e anche per questi si para di una prossima riapertura dei termini.
La pace fiscale per la definizione delle Irregolarità formali
Un ultimo àmbito di applicazione che a giudizio di chi scrive va riportato è quello per la definizione delle cosiddette Irregolarità formali alle quali, nella complessità degli adempimenti e delle scadenze da rispettare, è difficile sottrarsi tanto che la possibilità di definizione agevolata è stata ripresa anche nel successivo decreto sulla Tregua fiscale. Salvo che il fatto non costituisse reato o diversa violazione, ogni irregolarità formale comprese in un elenco tassativo che non abbia influito sulla determinazione dell’imponibile, delle imposte o dell’IVA da versare e che fosse stata commessa entro il 1° ottobre 2022, poteva essere sanata con il versamento di € 200,00 (duecento) per ciascuna annualità viziata da irregolarità. Rimandiamo alla scheda redatta dall’Agenzia delle Entrate per l’elencazione dei vizi sanabili.
La Tregua fiscale
Come già accennato, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di nuovi strumenti sotto l’ombrello della cosiddetta Tregua fiscale, tutti finalizzati a regolarizzare la posizione dei contribuenti che abbiano commesso irregolarità formali, che abbiano ricevuto avvisi di accertamento, rettifica o liquidazione, e che abbiano debiti iscritti a ruolo contenuti in cartelle di pagamento. Per la complessità della materia stiamo sviluppando una scheda riassuntiva che sarà a breve disponibile.
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