È sufficiente la cosiddetta «giustificatezza» contrattuale del recesso: ossia quel criterio di valutazione più ampio della giusta causa o del giustificato motivo che la legge pone come condizione di un licenziamento legittimo.
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È sufficiente la cosiddetta «giustificatezza» contrattuale del recesso: ossia quel criterio di valutazione più ampio della giusta causa o del giustificato motivo che la legge pone come condizione di un licenziamento legittimo.