Il nostro Codice civile nel disciplinare minuziosamente la materia dei contratti, ha fornito gli strumenti per valutare anche gli inadempimenti contrattuali che si siano verificati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Sars-Covid-2
Tra lockdown, zone rosse e obbligo di confinamento, l’esercizio delle anche più normali attività della vita quotidiana ha subito un drastico stravolgimento e così anche quelle attività / obbligazioni assunte in virtù di un contratto non hanno fatto eccezione.
Inutile dire che, come nelle fasi più intense della recente crisi economica, si è assistito di nuovo a un’impennata del numero degli inadempimenti contrattuali riportati con un corrispondente incremento dell’attività giudiziale e stragiudiziale affidata ai legali per la tutela degli interessi lesi e le azioni risarcitorie ove possibile.
Ora, semplificando molto, si parlerà di “inadempimento” ogniqualvolta la prestazione pattuita non sia eseguita come convenuto e obbligherà, chi ne sia responsabile, al risarcimento del danno provocato.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Art. 1218 Codice civile
Collegare quindi l’inadempimento alla condotta della parte inadempiente è fondamentale per agire nei suoi confronti, e a giudizio di chi scrive sarà sempre possibile salvo che si verifichino queste due condizioni in cui gli inadempimenti contrattuali potranno essere “scusati” dal Covid:
a) Esigibilità e attualità della prestazione convenuta – Ciò significa che se la prestazione presenta caratteristiche incompatibili con le prescrizioni volte alla salvaguardia della sicurezza personale che non possano essere risolte con accorgimenti ad hoc, allora dovrebbe intendersi “non esigibile” e pertanto l’inadempimento non applicabile;
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata
Art. 1176 Codice civile
b) Nesso di causalità diretta tra il fare / non fare dell’obbligato e la mancata prestazione – Ciò significa che l’obbligato sarà sempre responsabile a meno che non dimostri l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa a lui non imputabile.
Qualunque sia il caso specifico, occorrerà anche valutare se la prestazione sia posticipabile o se, per determinate caratteristiche, l’adempimento sia necessariamente legato a un luogo, un momento oppure a qualità specifiche del soggetto obbligato.
Tutte e volte che la prestazione sia rinviabile e la mancata prestazione “esatta” sia riconducibile a situazioni contingenti dovute all’emergenza sanitaria in atto (divieto di feste, divieto di spostamento tra regioni, ecc.), il ritardo sarà giustificato e quindi non indennizzabile mentre la prestazione resterà dovuta nella misura in cui originariamente prevista.
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