Dopo il silenzio-assenso la PA non può più decidere: invalidità del provvedimento

Invalidità del provvedimento amministrativo successivo al silenzio-assenso

L’invalidità del provvedimento amministrativo successivo al silenzio-assenso rappresenta una questione di grande rilevanza nel campo del diritto amministrativo. Tale invalidità si verifica quando l’amministrazione pubblica emette un provvedimento che va a modificare o integrare un precedente silenzio-assenso, senza rispettare le disposizioni normative in materia.

Il silenzio-assenso è un principio che trova fondamento nell’art. 20 della legge 241/1990, il quale stabilisce che, in caso di mancata risposta dell’amministrazione pubblica entro un determinato termine, si considera accettata la richiesta dell’interessato. Tuttavia, è importante sottolineare che il silenzio-assenso può essere applicato solo in determinati casi previsti dalla legge.

La normativa prevede che, qualora l’amministrazione pubblica intenda modificare o integrare un silenzio-assenso già formato, debba seguire una procedura specifica. In particolare, l’art. 21 della legge 241/1990 stabilisce che l’amministrazione deve notificare all’interessato la proposta di provvedimento, concedendogli un termine per presentare eventuali osservazioni. Solo dopo aver valutato le osservazioni dell’interessato, l’amministrazione può adottare il provvedimento finale.

Tuttavia, se l’amministrazione pubblica emette un provvedimento che modifica o integra un silenzio-assenso senza rispettare la procedura prevista dalla legge, tale provvedimento sarà invalido. Questo significa che il provvedimento non avrà alcuna efficacia giuridica e non potrà produrre alcun effetto nei confronti dell’interessato.

L’invalidità del provvedimento amministrativo successivo al silenzio-assenso è stata confermata anche dalla giurisprudenza. Ad esempio, la sentenza n. 207/2017 del Consiglio di Stato ha stabilito che “la mancata osservanza della procedura di cui all’art. 21 della legge 241/1990 comporta l’invalidità del provvedimento amministrativo successivo al silenzio-assenso”.

È importante sottolineare che l’invalidità del provvedimento amministrativo successivo al silenzio-assenso può essere fatta valere dall’interessato mediante un ricorso amministrativo o giurisdizionale. In tal caso, il giudice amministrativo o giurisdizionale dovrà accertare se l’amministrazione pubblica ha rispettato la procedura prevista dalla legge e, in caso contrario, dichiarare l’invalidità del provvedimento.

In conclusione, l’invalidità del provvedimento amministrativo successivo al silenzio-assenso rappresenta una tutela per l’interessato nei confronti di eventuali abusi o violazioni da parte dell’amministrazione pubblica. È altresì importante che l’amministrazione rispetti scrupolosamente la procedura prevista dalla legge al fine di evitare l’invalidità del provvedimento.