Il Legato di cosa altrui
Il legato di cosa altrui è un istituto giuridico che trova la sua disciplina nel Codice Civile italiano, all’interno del Titolo III del Libro II, dedicato alle successioni testamentarie. Esso rappresenta una modalità particolare di disposizione testamentaria, attraverso la quale il testatore può destinare un bene di sua proprietà a una persona diversa da quella che sarebbe chiamata a succedergli secondo le regole della legge.
Il legato di cosa altrui può essere istituito sia a titolo universale che a titolo particolare. Nel primo caso, il testatore dispone che il legatario succeda all’intero patrimonio del de cuius, mentre nel secondo caso il legato riguarda un bene o un insieme di beni specifici. È importante sottolineare che il legato di cosa altrui può essere istituito solo a favore di persone fisiche o giuridiche, e non a favore di enti o istituzioni.
La disciplina del legato di cosa altrui è contenuta negli articoli 587 e seguenti del Codice Civile. Secondo l’articolo 587, il legato di cosa altrui deve essere espresso in modo chiaro e inequivocabile nel testamento, altrimenti sarà considerato nullo. Inoltre, il testatore può istituire un legato di cosa altrui solo se ha la disponibilità del bene oggetto del legato al momento della stipulazione del testamento.
Il legato di cosa altrui può essere revocato o modificato dal testatore in qualsiasi momento, anche dopo la sua morte, a meno che non sia stato accettato dal legatario. In caso di accettazione del legato da parte del legatario, quest’ultimo acquisisce il diritto di proprietà sul bene oggetto del legato, a condizione che il bene sia ancora esistente al momento dell’accettazione.
È importante sottolineare che il legato di cosa altrui può essere impugnato dai legittimari, ossia dai parenti del testatore che hanno diritto a una quota di eredità secondo le regole della legge. I legittimari possono impugnare il legato di cosa altrui solo se esso eccede la quota disponibile del testatore, ossia la parte del patrimonio che il testatore può destinare liberamente a terzi.
Il legato di cosa altrui può essere soggetto a diverse modalità. Ad esempio, il testatore può stabilire che il legato sia condizionato a un determinato evento, oppure può stabilire che il legato sia gravato da un onere o da un vincolo. Inoltre, il testatore può stabilire che il legato sia soggetto a un termine, ossia che il legatario possa acquisire il bene solo dopo un certo periodo di tempo.
In conclusione, il legato di cosa altrui rappresenta una modalità di disposizione testamentaria che consente al testatore di destinare un bene di sua proprietà a una persona diversa da quella che sarebbe chiamata a succedergli secondo le regole della legge. La disciplina di questo istituto è contenuta nel Codice Civile italiano, che stabilisce le modalità di istituzione, revoca e impugnazione del legato di cosa altrui. È altresì importante sottolineare che il legato di cosa altrui può essere soggetto a diverse modalità, come condizioni, oneri o vincoli. A parere di chi scrive, il legato di cosa altrui rappresenta uno strumento importante per il testatore, che gli consente di disporre del proprio patrimonio in modo personalizzato e conforme alle proprie volontà.