Il Legato testamentario e la legittima sono due istituti giuridici che regolano la successione ereditaria e la disposizione dei beni di una persona deceduta. Il legato testamentario consiste nella volontà espressa dal testatore di destinare un determinato bene o un diritto a una persona specifica, detta legatario, mentre la legittima rappresenta la quota di eredità riservata per legge ai familiari più prossimi del defunto.
Il legato testamentario è disciplinato dagli articoli 587 e seguenti del Codice Civile italiano. Secondo la normativa, il testatore può disporre liberamente dei propri beni mediante testamento, stabilendo a chi spetta il diritto di ricevere un determinato bene o diritto. Il legato può riguardare sia beni mobili che immobili, e può essere istituito a favore di una o più persone. Tuttavia, è importante sottolineare che il legato testamentario non può eccedere la metà del patrimonio del testatore, altrimenti potrebbe essere impugnato dai legittimari.
La legittima, invece, è disciplinata dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile. Essa rappresenta la quota di eredità riservata per legge ai familiari più prossimi del defunto, come i figli, il coniuge e i genitori. La legittima è un diritto indisponibile, cioè non può essere esclusa o ridotta dal testatore, a meno che non vi siano gravi motivi di ingratitudine o indegnità da parte del legittimario. In caso di lesione della legittima, i legittimari possono agire in giudizio per far valere i propri diritti.
È importante sottolineare che il legato testamentario e la legittima sono due istituti distinti e autonomi. Il legato testamentario è una disposizione volontaria del testatore, mentre la legittima è un diritto spettante per legge ai familiari più prossimi. Tuttavia, in alcuni casi, il testatore può istituire un legato testamentario che eccede la quota di legittima, ma in tal caso i legittimari hanno diritto a chiedere la riduzione del legato per far valere i propri diritti.
La legittima è un diritto che spetta ai familiari più prossimi del defunto, a prescindere dalla presenza o meno di un testamento. Essa è destinata a garantire una parte del patrimonio del defunto ai familiari che hanno diritto a riceverla. In caso di mancata disposizione testamentaria, la legittima viene automaticamente attribuita ai legittimari, mentre in presenza di un testamento, la legittima viene calcolata in base alle disposizioni testamentarie e alle quote di legittima spettanti.
È importante sottolineare che il legato testamentario e la legittima possono coesistere all’interno di una successione ereditaria. In tal caso, i legittimari hanno diritto alla loro quota di legittima, mentre il legatario ha diritto al bene o al diritto oggetto del legato testamentario. Tuttavia, nel caso in cui il legato testamentario ecceda la quota di legittima, i legittimari possono agire in giudizio per far valere i propri diritti e chiedere la riduzione del legato.
In conclusione, il legato testamentario e la legittima sono due istituti giuridici che regolano la successione ereditaria e la disposizione dei beni di una persona deceduta. Il legato testamentario permette al testatore di destinare un bene o un diritto a una persona specifica, mentre la legittima rappresenta la quota di eredità riservata per legge ai familiari più prossimi. Tuttavia, è importante fare attenzione affinché il legato testamentario non ecceda la metà del patrimonio del testatore, altrimenti potrebbe essere impugnato dai legittimari. Possiamo quindi dire che il legato testamentario e la legittima sono due istituti che coesistono all’interno della successione ereditaria, garantendo sia la volontà del testatore che i diritti dei familiari più prossimi.