Separazione consensuale in comune: 30 giorni e 16 Euro!

Se non si hanno figli e non si devono regolare rapporti di carattere economico, la separazione consensuale in comune non è affatto una procedura lunga e costosa.

Tra i servizi resi dall’Ufficiale di Stato civile in comune c’è quello di ricevere la dichiarazione di separazione consensuale, resa dai coniugi di persona senza nemmeno l’obbligatoria assistenza di un avvocato al quale è però sempre meglio rivolgersi per avere il quadro completo dei propri diritti.

Raccolte le dichiarazioni di rito, tra cui quella volta ad accertare che non vi siano figli minori o maggiori incapaci dipendenti economicamente, e quella volta ad accertare che la “richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” sia limitata a questi ultimi senza regolare rapporti di natura patrimoniale, l’Ufficiale di Stato civile inviterà i coniugi (che ancora sono tali) a ripresentarsi non prima di 30 giorni perché possano così esprimere un eventuale loro ripensamento.

Contrariamente a quanto avviene normalmente nel mondo del diritto in cui “chi tace, semplicemente non dice nulla”, in questo caso il fatto di non ripresentarsi a questo secondo incontro di ratifica della separazione consensuale in comune costituisce di per se stesso una “dichiarazione di ripensamento” per cui la separazione consensuale, di fatto, non si perfezionerà.

In caso contrario, dal giorno della seconda dichiarazione di conferma della volontà di procedere a separazione consensuale in comune iniziano a decorrere i 3 anni necessari per chiedere successivamente il divorzio.

Per la procedura, l’Ufficiale di Stato civile deve esigere il diritto fisso “non superiore a 16,00 Euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio”.

Nel caso in cui si abbiano figli oppure oltre se oltre a porre fine al proprio “contratto” matrimoniale si vogliano regolare anche rapporti patrimoniali, la separazione consensuale è sempre possibile ma ci si dovrà rivolgere al Tribunale competente in base alla residenza dei coniugi con o senza assistenza di un legale nel caso in cui gli interessi siano esclusivamente i propri oppure anche quelli dei figli.


La circolare con la disciplina della separazione consensuale in comune;

La circolare del Ministero dell’Interno sul rilascio del certificato.